Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata Imprese, con ordinanza di data 20.03.2023, ritenendo rilevante la richiesta di esibizione dei modelli standard per le fideiussione omnibus, e accogliendo specifica istanza istruttoria, ha ordinato ex art. 210 c.p.c. a n. 8 istituti di credito di vario dimensionamento l’esibizione in giudizio dei modelli standard di fideiussione omnibus utilizzati nel mese di Giugno 2011 (epoca coeva alla data di sottoscrizione della fideiussione controversa).
In totale riforma di sentenza di primo grado la Corte d’Appello di Venezia ha ritenuto con sentenza n. 568 del 14/03/2023 che “Devono ritenersi incluse nella cessione – salve specifiche ipotesi derogatorie nel caso di specie non sussistenti - le controversie già pendenti al momento dell’intervenuta liquidazione coatta amministrativa” e con esse la legittimazione passiva di Intesa San Paolo. Infatti il criterio della pendenza della lite rappresenta, proprio in base a quanto previsto nel contratto di cessione stipulato con i Commissari liquidatori, un elemento di generale distinzione tra il contenzioso ceduto a Intesa Sanpaolo e quello rimasto in capo alle l.c.a.
Il Tribunale di Belluno con ordinanza istruttoria di data 7/02/23 ha disposto un'integrazione di CTU tesa ad effettuare un calcolo alternativo che consideri, in punto di usura, gli effetti della capitalizzazione degli interessi nei periodi in cui la stessa è stata legittimamente pattuita, quale costo del credito, e ciò alla luce di quanto affermato dalla recentissima pronuncia della Corte di Cassazione n. 33964 del 17.11.2022 (secondo cui “In tema di usura, nei rapporti di credito regolati in conto corrente bancario, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi - legittimamente concordata secondo quanto previsto dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000 - deve essere inserita nel conto delle voci rilevanti ai fini della verifica del superamento del "tassosoglia", poiché, anche se lecita, costituisce un costo del credito concesso”)
Il Tribunale di Belluno con sentenza di data 02/02/2023, nell’ambito di un giudizio di accertamento negativo del saldo e di ripetizione di illegittimi addebiti operati nel corso di un rapporto di conto corrente, ha adottato il criterio del saldo rettificato al fine della verifica di della natura solutoria o ripristinatoria dei versamenti (ex Cass. Civ. 9141/2020).
Quanto all’anatocismo è stata affermata la necessità della specifica approvazione per iscritto dal cliente, come imposto peraltro dalla delibera stessa (art. 7, 3° par., delibera CICR 9/2/2000) e non solo pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
Affermata inoltre l'ammissibilità dell’eccezione di prescrizione generica in quanto, in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (Cass. SS. UU. 15895/2019).
Banca condannata a pagare all’attore la somma di € 63.221,25 oltre interessi moratori ex art. 1284, 4° c., c.c.
Con sentenza in data 10.01.2023 il Tribunale di Venezia, ora definitiva, in accoglimento di una domanda di ripetizione di indebito bancario a conto chiuso, ha condannato la Banca convenuta al pagamento della somma di € 416.960,00 oltre a spese di soccombenza. Nel corso del giudizio che ha riguardato una pluralità di rapporti ordinari e anticipi e, nell’articolata motivazione, il Tribunale Veneziano ha espresso principi di diritto interessanti ed attuali, in particolare ha affermato che il cliente non deve sempre e comunque produrre la #serie_completa degli estratti conto relativi all'intero svolgimento temporale del conto.
Infatti, il giudice del merito deve in ogni caso valutare la possibilità che la prova dell'indebito sia desumibile aliunde, in maniera diversa dagli estratti conto, integrando la prova offerta dal correntista se del caso anche con mezzi di cognizione disposti d'ufficio, come la consulenza tecnica d’ufficio, alla quale il giudice può ricorrere quando la prova dei movimenti del conto, che sia prodotta dal correntista, non risulti completa, ma comunque tale da consentire al CTU di operare il calcolo delle competenze trimestrali (ex Cass. 5887/2021, e Cass. 30822/2018).
Al contempo è ammissibile che il correntista, che agisce in ripetizione, limiti la propria pretesa a un dato periodo di svolgimento del conto. E così anche fare seguire alla richiesta di accertamento della nullità di determinate clausole, come inerenti al contratto stipulato tra banca e cliente, una domanda di ripetizione che venga a circoscrivere il proprio raggio di azione alle somme percepite dalla banca, in dipendenza di quelle clausole, nell'ambito di un determinato periodo di svolgimento del conto.
D'altra parte, una simile limitazione non preclude in alcun modo al convenuto in ripetizione di proporre contestazioni e presentare eccezioni che vengano a incidere sulle poste inerenti al periodo temporale rispetto al quale l'attore ha formulato la domanda di ripetizione.
Infatti, se, in conseguenza della carente prova offerta , non è possibile stabilire la natura delle rimesse effettuate dal correntista, un tanto deve portare a ritenere che tutte le rimesse effettuate nei periodi di riferimento (1.1.05-19.12.2008 e 1.1.2008-23.1.2010) abbiano carattere solutorio, posto che, nel formulare la eccezione di prescrizione, l’istituto di credito può limitarsi ad allegare l’inerzia del cliente senza alcun obbligo di individuazione delle rimesse solutorie (così Cass. 15895/2019).
E’ stata invece ritenuto rilevante, in linea con quanto affermato anche dalla Corte di Appello di Venezia (cfr. sentenza n. 2680/2020), ai fini del ricalcolo, il saldo banca in luogo del saldo rettificato.
Il G.E. del Tribunale di Treviso con ordinanze in data 25.11.2022 e in data 19.01.2023 ha disposto ai sensi dell’art. 150 C.C.I.I. la sospensione di due esecuzioni immobiliari pendenti nei confronti di una copia di coniugi sovraindebitati a seguito di apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni ex art. 150 CCII.
Di rilievo, la sospensione dell’esecuzione il giorno prima dell’asta fissata per la vendita della prima casa non ritenendo applicabile al caso di specie l’art. 41 II comma TUB.
Il Tribunale di Vicenza con ordinanza in data 10.10.2022 dichiara la nullità della clausola di deroga alla decadenza del termine semestrale ex art. 1957 c.c. di una fideiussione omnibus conforme allo schema ABI in una controversia riguardante un’azione ex art. 702 bis cpc promossa per il pagamento della somma di € 671.000,00 nei confronti del mutuatario, di un mutuo chirografario erogato nel 2011 di € 571.000,00, oltre interessi legali dal 2015 alla domanda e del fideiussore fino alla concorrenza dell’importo massimo garantito pari ad € 684.000,00. Nel caso di specie al ricorso introduttivo non è stato allegato il contratto di mutuo.
All’esito del giudizio il fideiussore è stato liberato integralmente stante l’eccezione di nullità della clausola della fideiussione in deroga al termine semestrale ex art. 1957 c.c. in quanto corrispondente al modello omnibus dichiarato illegittimo e vietato, perché contrario alla norma imperativa rappresentata dalla legge antitrust, con il provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia, in adesione ai principi espressi dalle S.U. 41994/2021; e limitata la condanna ex art. 2033 c.c. del debitore principale al capitale erogato maggiorato dei soli interessi legali dalla domanda stante la mancanza della prova della conclusione del contratto di mutuo.
Il Tribunale di Treviso con ordinanza di data 26.07.2021 ha ammesso CTU contabile in un giudizio volto all’accertamento della nullità di clausole di un contratto di leasing e richiesta di ripetizione di maggiori interessi corrisposti nel corso del piano di ammortamento per effetto del ricalcolo al tasso BOT.
Il Tribunale di Treviso con ordinanza di data 24.05.2021 resa in un procedimento di opposizione all’esecuzione ex art. #615 c.p.c. ha concesso l'invocata sospensione dell’esecuzione immobiliare ritenendo sussistente il fumus della dedotta nullità del contratto di mutuo fondiario per violazione del limite di finanziabilità dell’ 80% ex art 38 e ss, TUB.
Si conferma ulteriormente quindi l’orientamento formatasi in tema di mutuo fondiario e superamento del limite di finanziabilità. Pertanto, il Tribunale disponendo che il valore del bene da ipotecare non va identificato nel prezzo d’acquisto dell’immobile, ma piuttosto deve essere calcolato in riferimento al valore dello stesso ricavabile dalle stime del mercato immobiliare operante nell’anno di stipula del mutuo, tuttavia stante nel caso di specie l’assenza di una perizia di stima della banca in tal senso, ha ritenuto sussistente il fumus e sospeso l’esecuzione immobiliare.
Il Tribunale di Belluno con ordinanza in data 25.01.2021 all’udienza di giuramento del CTU in una causa di ripetizione di illegittimi addebiti nel corso del rapporto di conto corrente, aderendo ai recenti orientamenti giurisprudenziali e accogliendo la nostra richiesta ha modificato il precedente quesito chiedendo al CTU:
A) In punto prescrizione di fare il conteggio sul saldo ricostruito anzichè sul saldo bancario apparente;
B) In punto usura di verificare lo sforamento della soglia per effetto dell’esercizio dello jus variandi.
Con ordinanza istruttoria del Tribunale di Venezia con viene confermata l’illegittimità dell’ anatocismo trimestrale degli interessi in assenza di valida pattuizione post 2000, e ai fini dell’ usura la rilevanza dello jus variandi nel corso del rapporto come da noi eccepito
Recupero credito marittimo sorto in Africa a favore di società-cliente per servizi resi ad armatore estero.
Studio del caso e valutazione anche di sequestro nave sister-ship della flotta del debitore.
Assistenza ad un'impresa locale in un giudizio di ripetizione di indebito bancario promosso a conto chiuso e relativo a rapporti di conto corrente affidati e conti tecnici collegati, all’esito di udienza di discussione tenutasi con collegamento da remoto è stata accolta la domanda di ripetizione condannando primario istituto bancario alla restituzione di circa € 600.000 oltre interessi, rivalutazione e spese. Viene ribadito l’orientamento come in assenza di pattuizione post 2000, la pratica anatocistica sia illegittima, nonché come i prospetti di liquidazione delle competenze elaborati dalla banca abbiano la funzione di illustrare al correntista il dettaglio degli oneri e degli interessi che vengono poi portati in conto, cioè annotati sul conto e conseguentemente provato che i dati risultanti nei prospetti di liquidazione corrispondano ai dati poi riportati in conto
La società bresciana TM, assistita dallo Studio realizza al porto di Belfast (in pieno lockdown) un complesso project cargo su 2 gru portuali Liebherr
Le imprese devono stare in guardia senza credere di essere ‘salve’…
“Il certificato camerale sulla forza maggiore non salva da contestazioni” è il parere professionale dello Studio Legale B&C Barcati-Carnielli & Partners di Treviso
Clicca qui per leggere l'articolo dell'Avv. Anna Carnielli
Appalto internazionale in Marocco: recupero giudiziale del credito relativo alla fornitura e assistenza in cause parallele con fornitori di sevizi.
Accordo a stralcio nell'ambito di un'esecuzione presso terzi con pignoramento del quinto dello stipendio con sensibile riduzione dell'esposizione debitoria nascente da un mutuo ipotecario.
Assistenza società Terminalista in revisione contratti fornitura di servizi.
Revisione anche di mandato a spedizioniere doganale.
NVOCC (Non Vessel Operator Common Carrier)
Per vettore internazionale, meeting e legal opinion in relazione agli aspetti legali sia del servizio NVOCC anche per l'America e per la Cina che dei relativi documenti di trasporto e criteri-limiti di responsabilità.
A seguito di una richiesta di rientro da parte di primario istituto da un’esposizione, lo Studio ha avviato avanti al Tribunale di Treviso una causa di accertamento del saldo del conto corrente che è stata definita con estinzione del debito oltre a un contributo per spese legali sostenute dal cliente
E-commerce e distribuzione. Assistenza nella creazione della rete vendita di società leader nel settore di riferimento nella vendita on-line e redazione degli accordi di distribuzione.
Assistenza nella gestione della logistica distributiva e dei reclami.
Revisione testo di Bill of Lading (Polizza di Carico) per nota società strutturata del settore dei trasporti internazionali.
Redazione di mandato doganale standard per primaria società del settore calzaturiero
Liquidazione danni guerra per perdita navi in Estremo Oriente nel corso della Seconda Guerra Mondiale.
Articoli della stampa:
Il Piccolo
Domanda di restituzione di illegittimi addebiti nel corso di un rapporto di conto corrente nei confronti di un istituto bancario e con l'assistenza dello studio è stato raggiunto un accordo con il quale la banca ha pagato granparte di quanto richiesto a fronte dell'abbandono della causa.
Sospensione dell'esecuzione immobiliare a pochi giorni dall'asta a seguito di opposizione all'esecuzione e definizione del debito con un pagamento a stralcio e riduzione di 2/3 del credito azionato dalla banca.
Importazione di pannelli solari da Dubai con celle fotovoltaiche Taiwanesi. Accertamento doganale ed avviso di rettifica per rideterminazione del valore oltre ad applicazione di dazi antidumping.
Grazie all'assistenza dello Studio l'Agenzia dei Monopoli e delle Dogane non ha proceduto all'escussione della fideiussione del cliente a garanzia del conto di debito doganale.
Una società nei confronti della quale un concorrente ha promosso un giudizio cautelare volto all'inibitoria della produzione di una particolare linea di prodotti per asserita violazione di brevetto, assistita dallo Studio ha ottenuto il rigetto della domanda cautelare potendo continuare la produzione.
Sequestro doganale di container con merce proveniente dalla Cina. Assistenza cliente per il dissequestro e nel giudizio penale.
Causa promossa dallo Studio avanti al Tribunale di Milano nei confronti di primario istituto bancario con la quale è stato richiesto l’accertamento della nullità di contratti derivati e dei flussi negativi generati dagli stessi, conclusasi con condanna da parte dell’istituto di credito.
Perdita di containers con merce di ingente valore destinati nelle Filippine.
Assistenza al cliente nella valutazione della catena delle responsabilità anche in relazione ai demurrages costs avessero ad essere eventualmente successivamente richiesti.
Con l'assistenza dello studio un autotrasportatore ha ottenuto un decreto ingiuntivo esecutivo ex art. 642 c.p.c. nell'ambito di un azione diretta del sub-vettore per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto
Trattativa stragiudiziale per conto di un fideiussore conclusasi con l’azzeramento del debito oltre alla restituzione in favore del debitore principale di somme indebitamente percette dalla banca.
All'esito di un ricorso all'ABF da parte di un cliente dello studio consumatore, è stata dichiarata la nullità della clausola di indicizzazione al franco svizzero relativa alla determinazione del capitale residuo in caso di estinzione anticipata di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa.
Il Tribunale di Treviso autorizza la chiamata in causa di Banca Intesa S.p.A. nel giudizio riassunto a seguito dell'intervenuto fallimento della Banca Popolare di Vicenza spa